Fondazione Schlesinger
- Fondazione Schlesinger: 18 dicembre 1978, Milano
- Schelesinger Foundation: 15 settembre 1982, New York
- Associazione Fondazione Schlesinger: 4 luglio 1985, Lugano
Fondazione Schlesinger 18 dicembre 1978, Milano
Fondatori: Eugenio Montale, Cesare Segre, Annalisa Cima
I tre fondatori e consiglieri eleggevano a maggioranza:
- Presidente: Annalisa Cima
- Vice Presidente: Cesare Segre
- Presidente ad honorem: Eugenio Montale
Tutti e tre loro volta previa maggioranza, invitarono a partecipare: Giovanni Spadolini.
Consulente Legale: Avv. Filippo Taburini
Schlesinger Foundation 15 settembre 1982, New York
- Fondatori: Allen Mandelbaum e Annalisa Cima, con delega di Cesare Segre ad Annalisa Cima.
- Presidente ad honorem: Meyer Shapiro
- Consulente Legale: Avvocato Leon Gold
Associazione Fondazione Schlesinger 4 luglio 1985, Lugano
- Fondatori : Annalisa Cima e Cesare Segre
- Presidente: Annalisa Cima
- Vice Presidente: Cesare Segre
- Presidente ad honorem: Giovanni Spadolini
- Direttore editoriale: Vanni Scheiwiller
- Consulente legale: Avvocato John Rossi
Statuto
della Fondazione Schlesinger delle tre Fondazioni
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata
Articolo 1
È costituita, ai sensi dell'art. 3 6 e seguenti del Codice Civile
L'Associazione denominata Fondazione Schlesinger
Articolo 2
La Fondazione Schlesinger, richiamato lo spirito e le intenzioni di cui alla premessa dell'Atto Costitutivo da intendersi qui integralmente riportata ha per oggetto, direttamente o indirettamente, da sola e con altri enti o persone, la creazione, il finanziamento e la divulgazione di collane:
a. di libri,
b. di films,
c. di pubblicazioni,
d. di qualunque mezzo divulgativo della cultura e dell'arte e ciò sotto qualsiasi forma, nonché l'istituzione di corsi di perfezionamento a livello universitario o post-universitario. Essa potrà partecipare ad altri enti o istituti che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio. E' escluso ogni scopo di lucro.
Articolo 3
La Fondazione Schlesinger ha sede in Milano, Piazza Argentina n. 3.
Articolo 4
La Fondazione Schlesinger ha durata illimitata.
Patrimonio
Articolo 5
Le disponibilità della Fondazione Schlesinger provengono dai Fondatori
Soci
Articolo 6
La Fondazione Schlesinger comprende Soci fondatori, Soci d'onore, Soci benemeriti. Soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione Schlesinger. La qualifica di Socio d'onore è attribuita dal Consiglio a persone che si siano contraddistinte nel campo degli studi umanistici. La qualifica di Socio benemerito è attribuita dal Consiglio misura che sarà stabilita dal Consiglio. Soci aderenti sono tutti coloro interessati alla realizzazione dei fini della Fondazione Schlesinger (Professori, Assistenti, Studenti). L'adesione dei Soci aderenti ha effetto dopo l'accettazione insindacabile da parte del Consiglio Direttivo.
Presidente onorario
Articolo 7
È istituita la carica di Presidente Onorario. Essa viene conferita dal Consiglio Direttivo, uditi i Soci fondatori, a personalità della cultura i cui requisiti intellettuali e morali siano di sicuro spicco e vasta risonanza.
Organi della Fondazione Schlesinger
Articolo 8
Organi della Fondazione Schlesinger sono: Il Consiglio Direttivo Il Presidente Il Comitato Scientifico Il Segretario Generale e Tesoriere Il Collegio dei Probiviri Tutte le prestazioni in funzione alle cariche sociali sono gratuite.
Consiglio Direttivo
Articolo 9
La Fondazione Schlesinger è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri. I tre Consiglieri durano in carica fino a dimissioni o per morte. Quando viene a mancare uno dei due membri lo stabiliscono a votazione unanime.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando sia richiesto dagli altri due componenti. L'avvio di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata o mediante telegramma. Occorre l'unanimità dei tre consiglieri per la deliberazione del verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 11
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delle Fondazione senza eccezione alcuna. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dai tre fondatori consiglieri della Fondazione italiana.
Articolo 12
Spetta al Consiglio Direttivo di deliberare i regolamenti relativi sia all'attività della Fondazione sia alle singole manifestazioni di essa.
Presidente
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente.
Articolo 14
Al Presidente spettano la rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari nonché il Segretario Generale e Tesoriere. Egli esercita tutti i poteri del Consiglio Direttivo senza eccezione.
Comitato Scientifico
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico determinandone le mansioni e attribuzioni. A far parte del Comitato Scientifico sono invitati su delibera del Consiglio Direttivo artisti, studiosi, personalità, Enti in persona del loro Presidente. Il Presidente ed il Segretario Generale fanno parte di diritto del Comitato Scientifico.
Revisore dei Conti
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo nomina un Revisore dei Conti che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi della Fondazione e ne controlla la regolarità. Egli dura in carica per un triennio ed è invitato ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.
Segretario Generale e Tesoriere
Articolo 17
Il Segretario Generale e Tesoriere cura la esecuzione formale delle delibere del Consiglio Direttivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio stesso.
Collegio dei Probiviri
Articolo 18
In caso di divergenze di qualsiasi natura verrà nominato dal Consiglio Direttivo un Collegio di tre Probiviri che deciderà pro bono et aequo con facoltà di adottare soluzioni di transazione.
Esercizio Sociale e Bilancio
Articolo 19
L'esercizio della Fondazione Schlesinger coincide con l'anno solare. Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Revisore dei Conti completa il bilancio consuntivo e lo invia ai Consiglieri per lettera raccomandata, insieme alla propria relazione sulla attività svolta. Il bilancio si intende approvato se, nei quindici giorni dalla spedizione, non pervenga al Revisore dei Conti manifestazione scritta di dissenso.
Scioglimento
Articolo 20
In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dal Consiglio Direttivo al raggiungimento delle stesse finalità di cui all'art. 2 nei modi che il Consiglio Direttivo stesso stabilirà.